
Falsa malattia e assenteismo: accertare i fatti durante il periodo di assenza
Un’assenza per malattia formalmente certificata non consente, da sola, di stabilire come il lavoratore si comporti durante l’intero periodo di assenza. Quando emergono anomalie o elementi concreti che fanno dubitare della coerenza tra la situazione dichiarata e la condotta effettivamente tenuta, può rendersi necessario un accertamento specifico e documentato.
L’attività investigativa non sostituisce la visita fiscale e non formula diagnosi mediche: ha il compito di verificare e documentare fatti e comportamenti rilevanti, attraverso un intervento circoscritto, proporzionato e condotto da personale autorizzato.
Riservatezza · Valutazione preliminare · Operatività nazionale
IL PUNTO DI PARTENZA
Il certificato medico non esaurisce la verifica della condotta
L’assenza per malattia è giustificata attraverso la certificazione sanitaria prevista dall’ordinamento. Il certificato documenta la condizione rilevata dal medico nel momento della valutazione, ma non descrive necessariamente il comportamento tenuto dal lavoratore durante l’intero periodo di assenza.
Per l’impresa il punto non è quindi contestare la diagnosi formulata dal sanitario, né sostituirsi alla valutazione medica. Quando emergono elementi concreti di anomalia, ciò che può assumere rilievo è verificare come il lavoratore si comporti durante il periodo di malattia e se siano documentabili circostanze potenzialmente rilevanti rispetto agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
L’accertamento investigativo opera esclusivamente su questo piano fattuale: osserva e documenta comportamenti, luoghi, tempi e circostanze pertinenti al caso concreto. L’eventuale valutazione della compatibilità tra la condotta osservata e la patologia certificata costituisce invece un profilo distinto che, quando necessario, richiede una specifica competenza medico-legale.
TRE PIANI DA MANTENERE DISTINTI
01. CERTIFICAZIONE MEDICA
Attesta lo stato valutato dal sanitario e giustifica l’assenza secondo le procedure previste.
02. CONDOTTA OSSERVATA
Riguarda ciò che il lavoratore effettivamente fa durante il periodo di assenza e può essere documentata attraverso un accertamento investigativo.
03. COMPATIBILITA’ MEDICO-LEGALE
Stabilire se una determinata attività sia compatibile o incompatibile con una specifica patologia può richiedere una valutazione specialistica distinta dall’attività investigativa.
L’investigazione non accerta se una persona è malata. Accerta ciò che la persona fa durante il periodo di assenza.
È quindi necessario evitare automatismi interpretativi. Un comportamento apparentemente significativo può assumere valore soltanto se correttamente contestualizzato rispetto al caso concreto. Per questa ragione le risultanze investigative devono descrivere con precisione i fatti osservati, mantenendo distinta la documentazione della condotta dalla successiva valutazione sanitaria e giuridica.
DUE STRUMENTI, FUNZIONI DIFFERENTI
Visita fiscale e accertamento investigativo non verificano la stessa cosa
Quando un lavoratore è assente per malattia, il controllo medico-fiscale e l’accertamento investigativo rispondono a finalità differenti. Il primo appartiene al sistema istituzionale di verifica dello stato di malattia; il secondo riguarda invece la condotta concretamente tenuta dal lavoratore durante il periodo di assenza.
Confondere i due strumenti porta a un errore di impostazione: l’investigatore non può formulare diagnosi, verificare clinicamente una patologia o sostituirsi al medico. Può invece documentare fatti e comportamenti osservabili che, se pertinenti rispetto al caso, potranno successivamente essere valutati dall’impresa e dai professionisti competenti. Il testo di progetto evidenzia espressamente che l’accertamento investigativo non sostituisce il controllo fiscale e opera su un piano differente.
CONTROLLO
MEDICO-FISCALE
VERIFICA SANITARIA
La visita fiscale rientra negli strumenti previsti per il controllo dello stato di malattia del lavoratore e viene effettuata nell’ambito delle procedure istituzionali competenti.
Il controllo ha una propria finalità sanitaria e segue modalità, presupposti e procedure specifiche. Non è quindi uno strumento investigativo e non è finalizzato a ricostruire in modo continuativo le attività svolte dal lavoratore durante l’intero periodo di assenza.
La sua operatività è inoltre collegata alle modalità e ai periodi di reperibilità stabiliti dal sistema di controllo, mentre il comportamento del lavoratore può estendersi naturalmente a momenti differenti della giornata.
PROFILO
Sanitario e Istituzionale
OGGETTO
Stato di malattia e verifiche previste dal relativo sistema di controllo
RISULTATO
Esito dell’accertamento medico-fiscale secondo le procedure applicabili
VERIFICA FATTUALE
ACCERTAMENTO INVESTIGATIVO
L’attività investigativa opera su un piano differente. Quando esistono elementi concreti che giustificano l’approfondimento, può essere finalizzata a documentare ciò che il lavoratore effettivamente fa durante il periodo di assenza.
L’osservazione può riguardare attività fisiche, lavorative, ricreative o altre circostanze pertinenti rispetto al fatto da verificare, purché l’accertamento rimanga circoscritto, proporzionato e limitato a quanto necessario.
L’investigatore documenta quindi fatti, tempi, luoghi e comportamenti. Non stabilisce autonomamente se tali comportamenti dimostrino l’inesistenza della malattia o siano clinicamente incompatibili con la patologia certificata.
Documenta la condotta effettivamente osservata
PROFILO
Investigativo documentale
OGGETTO
Condotte e circostanze concretamente osservabili
RISULTATO
Documentazione fattuale organizzata nella relazione investigativa
CONFRONTO IMMEDIATO

QUANDO È OPPORTUNO APPROFONDIRE
Quando le anomalie nelle assenze richiedono una verifica più approfondita
Un singolo episodio di malattia, una coincidenza temporale o una semplice percezione aziendale non costituiscono, da soli, elementi sufficienti per attribuire al lavoratore una condotta fraudolenta. L’opportunità di approfondire nasce quando emergono circostanze concrete, ricorrenti o tra loro coerenti che rendono necessario comprendere meglio ciò che sta accadendo.
La fase preliminare serve proprio a questo: analizzare gli elementi già disponibili, ricostruire la storia delle assenze e valutare se esista un quadro sufficientemente specifico da giustificare un accertamento mirato, evitando controlli generalizzati o privi di un reale fondamento.
I QUATTRO INDICATORI
01 — RICORRENZA DELLE ASSENZE
Assenze che presentano una particolare frequenza, ripetitività o distribuzione temporale possono rendere opportuno un esame più approfondito, soprattutto quando il fenomeno assume caratteristiche difficilmente spiegabili attraverso la normale gestione del rapporto di lavoro.
02 — COINCIDENZE TEMPORALI
Può assumere rilievo la presenza di assenze che ricorrono sistematicamente in prossimità di festività, ponti, fine settimana, ferie, turnazioni particolarmente gravose o altri periodi caratterizzati da specifiche esigenze organizzative.
03 — SEGNALAZIONI O RISCONTRI CONCRETI
Informazioni provenienti dall’organizzazione aziendale, segnalazioni circostanziate o altri elementi già disponibili possono contribuire alla valutazione del caso, purché vengano verificati criticamente e non assunti automaticamente come prova della condotta.
04 — INCONGRUENZE RISPETTO ALL’ASSENZA
Comportamenti, attività o circostanze già conosciute dall’impresa possono far emergere una possibile incoerenza rispetto alle ragioni dell’assenza. Anche in questo caso, tuttavia, l’anomalia costituisce un elemento da approfondire e non una conclusione già acquisita.
<<Un indicatore non è una prova. È un elemento che può rendere necessario verificare i fatti >>
Quando NON è corretto partire direttamente con l’indagine
La semplice frequenza delle assenze non basta
Un elevato numero di certificati, un’assenza coincidente con un giorno festivo o una situazione organizzativamente scomoda per l’impresa non dimostrano, di per sé, che la malattia sia simulata o utilizzata impropriamente.
Prima dell’attività operativa è necessario ricostruire il contesto, verificare la consistenza degli elementi disponibili e individuare con precisione la condotta che dovrebbe essere accertata. Solo quando questa analisi restituisce presupposti sufficienti si procede a un intervento investigativo mirato.

COME SI SVOLGE L’ACCERTAMENTO
Dall’analisi delle anomalie alla documentazione della condotta
Un accertamento relativo a una possibile falsa malattia non dovrebbe iniziare automaticamente con un’attività di osservazione. La prima fase consiste nell’esaminare gli elementi già disponibili e nel comprendere se esistano circostanze concrete sufficienti a giustificare un approfondimento.
Solo quando questa valutazione restituisce presupposti adeguati viene definita una strategia investigativa circoscritta al caso concreto, individuando tempi, obiettivi e modalità operative proporzionate rispetto alla condotta da verificare.

<<Prima si verifica se esistono i presupposti per investigare. Poi si definisce cosa osservare. Solo alla fine si valuta il significato dei fatti documentati>>
L’obiettivo non è raccogliere il maggior numero possibile di immagini
La qualità dell’accertamento non dipende dalla quantità di fotografie o di ore di osservazione, ma dalla capacità di documentare episodi pertinenti rispetto al fatto da verificare. Un singolo comportamento correttamente contestualizzato può risultare più significativo di una lunga sequenza di attività prive di reale rilevanza.
Per questo la strategia viene costruita in funzione del caso concreto e modificata, quando necessario, sulla base degli elementi che emergono durante l’attività.
COSA PUÒ ESSERE DOCUMENTATO
Fatti e comportamenti osservabili durante il periodo di assenza
L’accertamento investigativo può documentare comportamenti e circostanze osservabili che assumano rilievo rispetto al fatto concretamente da verificare. L’obiettivo non è ricostruire indiscriminatamente la vita privata del lavoratore, ma acquisire elementi pertinenti, circoscritti e proporzionati rispetto alla specifica anomalia che ha giustificato l’intervento.
Possono assumere rilevanza attività fisiche, lavorative o ricreative, spostamenti e altre condotte concretamente osservate, purché siano documentate con precisione nei loro tempi, luoghi e modalità.
ATTIVITA’ FISICHE
Movimenti, sforzi, attività sportive o altre condotte fisiche possono essere documentati quando risultano pertinenti rispetto all’oggetto dell’accertamento.
La loro osservazione non consente però, da sola, di stabilire l’incompatibilità con la patologia certificata.
ATTIVITA’ LAVORATIVE
Può essere documentato l’eventuale svolgimento di attività lavorative o professionali durante il periodo di malattia, comprese quelle svolte per conto proprio o di terzi, quando rilevanti rispetto al caso concreto.
SPOSTAMENTI E CIRCOSTANZE
Tempi, luoghi, spostamenti e sequenze comportamentali possono essere documentati per ricostruire il contesto nel quale si inserisce la condotta osservata e consentirne una successiva valutazione complessiva
ATTIVITÀ RICREATIVE E PERSONALI
Possono assumere rilievo attività ricreative, sociali o personali quando, per modalità, durata o caratteristiche, risultino pertinenti rispetto alla condotta che deve essere verificata.
La semplice partecipazione a un’attività di vita quotidiana non costituisce automaticamente indice di falsa malattia.
Ciò che viene documentato è il comportamento. La sua compatibilità con la patologia non può essere presunta.
Un comportamento apparentemente significativo può non esserlo sul piano medico
Una persona in malattia non è necessariamente obbligata all’immobilità o alla permanenza continuativa presso il domicilio. Molte patologie consentono lo svolgimento di normali attività quotidiane e, in alcuni casi, anche una certa mobilità o attività fisica.
Per questa ragione, la relazione investigativa deve limitarsi a descrivere con rigore ciò che è stato effettivamente osservato, evitando di trasformare il dato fattuale in una conclusione sanitaria. Quando necessario, la valutazione della compatibilità tra comportamento documentato e patologia dichiarata deve essere affidata a una competenza medico-legale.
UN PRINCIPIO DI PRUDENZA
Non ogni attività svolta durante la malattia dimostra un abuso
La presenza di un certificato di malattia non implica necessariamente immobilità, permanenza continuativa presso il domicilio o impossibilità di svolgere qualsiasi attività della vita quotidiana. Patologie differenti possono consentire livelli diversi di mobilità e comportamento, e ciò che appare significativo sul piano investigativo può non esserlo automaticamente sotto il profilo medico.
Per questa ragione, l’osservazione di un lavoratore mentre cammina, guida, svolge commissioni, partecipa ad attività ricreative o compie uno sforzo fisico non costituisce, isolatamente, prova della simulazione dello stato di malattia. Il comportamento deve essere documentato nel suo contesto e valutato rispetto alle caratteristiche concrete della fattispecie.
Un comportamento può essere documentato dall’investigatore. Stabilire se sia incompatibile con una determinata patologia è una valutazione diversa
Tre principi da mantenere distinti
OSSERVARE
L’investigatore documenta ciò che accade: attività svolte, spostamenti, tempi, luoghi e modalità della condotta
CONTESTUALIZZARE
Il singolo episodio deve essere inserito nel contesto complessivo dell’accertamento, evitando conclusioni fondate su immagini o comportamenti considerati isolatamente
VALUTARE
Quando occorre stabilire la compatibilità tra la condotta documentata e la patologia certificata, può rendersi necessario il contributo di un professionista con specifica competenza medico-legale
Il limite dell’accertamento investigativo
La relazione investigativa deve riportare con precisione i fatti oggettivamente osservati, evitando di attribuire all’investigatore valutazioni cliniche che non appartengono alla sua competenza.
Nei casi in cui il significato dell’attività documentata dipenda direttamente dalle caratteristiche della patologia, il materiale investigativo può costituire la base fattuale per una successiva valutazione medico-legale. In questo modo rimangono distinti il dato investigativo e il giudizio tecnico sulla sua compatibilità con lo stato di salute dichiarato.
La forza dell’accertamento non consiste nell’interpretare ciò che si osserva, ma nel documentarlo in modo tale che possa essere correttamente valutato.
PROFILO GIURIDICO
La rilevanza della condotta dipende dai fatti accertati e dal loro corretto inquadramento
La falsa malattia non coincide semplicemente con lo svolgimento di un’attività durante il periodo di assenza. Ciò che può assumere rilevanza sul piano giuslavoristico è una condotta che, valutata nel caso concreto, risulti incompatibile con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, comprometta il corretto adempimento della prestazione o incida sul vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro.
Per questa ragione, l’efficacia dell’accertamento dipende tanto dalla qualità dei fatti documentati quanto dal rispetto dei presupposti e dei limiti entro i quali l’attività investigativa viene svolta. Il materiale di progetto richiama, in particolare, gli obblighi di diligenza e correttezza e la possibile rilevanza della condotta rispetto alla permanenza del rapporto fiduciario.
OBBLIGHI DEL LAVORATORE
DILIGENZA, CORRETTEZZA E VINCOLO FIDUCIARIO
Nel rapporto di lavoro assumono rilievo gli obblighi di diligenza e correttezza che devono caratterizzare la condotta del dipendente. La simulazione di una patologia inesistente o l’artificioso prolungamento di uno stato morboso possono incidere su tali obblighi e compromettere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
Nei casi di particolare gravità, e quando i fatti risultino adeguatamente accertati e valutati, la condotta può assumere rilievo anche ai fini della possibile risoluzione del rapporto per giusta causa. Il testo di progetto richiama in questo ambito gli artt. 2104, 1175 e 2119 c.c.
LEGITTIMITÀ DELL’ACCERTAMENTO
CONTROLLO MIRATO E PROPORZIONATO
L’impresa può avere interesse a verificare una condotta potenzialmente abusiva, ma l’attività non deve trasformarsi in una sorveglianza indiscriminata del lavoratore. L’accertamento deve originare da elementi concreti, essere riferito a un fatto specifico e rimanere proporzionato rispetto alla finalità dell’incarico.
La fase preliminare assume quindi un ruolo decisivo: storia delle assenze, ricorrenze temporali, segnalazioni e altri elementi disponibili vengono valutati prima di stabilire se sia giustificato procedere con un’attività operativa.
Il sospetto giustifica una valutazione. Non una sorveglianza generalizzata
CONSEGUENZE E UTILIZZABILITÀ
DAL FATTO ACCERTATO ALLE POSSIBILI CONSEGUENZE
Le risultanze investigative non producono automaticamente una sanzione. Devono essere esaminate dall’impresa e dai professionisti che la assistono per stabilire quale rilevanza assumano rispetto alla disciplina del rapporto di lavoro e alle circostanze specifiche del caso.
Quando la condotta risulti sufficientemente documentata, il materiale può essere utilizzato quale elemento per le successive valutazioni disciplinari e, nei casi in cui emergano profili ulteriori, per l’esame delle eventuali conseguenze previdenziali o giudiziarie. La relazione deve quindi mantenere distinta la ricostruzione dei fatti dalla loro successiva qualificazione giuridica.
Profilo previdenziale e penale
Quando la condotta può assumere rilievo oltre il rapporto di lavoro
In determinate fattispecie, la condotta accertata può produrre conseguenze che non riguardano soltanto il rapporto tra impresa e lavoratore. Il testo di progetto richiama, ad esempio, la possibile rilevanza penale delle condotte finalizzate a conseguire indebitamente prestazioni economiche a carico dell’ente previdenziale.
Si tratta tuttavia di profili che richiedono una valutazione giuridica riferita alla fattispecie concreta: la relazione investigativa documenta i fatti e non attribuisce autonomamente responsabilità penali.
Documentare una condotta non significa determinarne automaticamente le conseguenze giuridiche. I fatti vengono accertati; la loro qualificazione viene valutata successivamente
COMPATIBILTA’ CON LA MALATTIA
Anche sul piano disciplinare, il significato di un comportamento dipende dal contesto: quando la sua rilevanza è collegata alla compatibilità con la patologia certificata, può essere necessario affiancare alla documentazione investigativa una valutazione medico-legale. Il materiale sorgente insiste espressamente sulla necessità di tenere distinti il dato fattuale e la successiva valutazione tecnica.
DALL’ACCERTAMENTO ALLA DECISIONE AZIENDALE
Dai fatti documentati alla valutazione delle iniziative da assumere
La conclusione dell’attività investigativa non determina automaticamente l’esistenza di una falsa malattia né l’adozione di un provvedimento disciplinare. La relazione ricostruisce ciò che è stato concretamente osservato e documentato; spetta successivamente all’impresa e ai professionisti che la assistono valutare quale significato attribuire alle risultanze acquisite.
Nei casi in cui la rilevanza della condotta dipenda dalla sua compatibilità con la patologia certificata, può essere necessario affiancare alla relazione investigativa una specifica valutazione medico-legale. Solo mantenendo distinti questi diversi livelli è possibile trasformare il dato osservativo in un quadro tecnicamente utilizzabile per le successive decisioni.
QUATTRO PASSAGGI
01 — RISULTANZE INVESTIGATIVE
La relazione organizza cronologicamente attività, spostamenti, comportamenti e circostanze effettivamente documentate, mantenendo distinti i fatti osservati dalle relative interpretazioni.
02 — EVENTUALE VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE
Quando necessario, il materiale raccolto può essere sottoposto a un professionista competente per valutare se le condotte documentate assumano rilievo rispetto alla patologia e alle limitazioni dichiarate.
03 — VALUTAZIONE GIUSLAVORISTICA
L’impresa, il consulente del lavoro e il legale esaminano le risultanze alla luce degli obblighi contrattuali, delle circostanze del caso e della disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
04 — EVENTUALI INIZIATIVE
Solo al termine di questa valutazione potranno essere considerate le eventuali iniziative: gestione interna del caso, contestazione disciplinare, tutela giudiziale o ulteriori azioni quando ne ricorrano concretamente i presupposti.
L’investigazione fornisce i fatti. La valutazione medico-legale ne esamina, quando necessario, la compatibilità con la patologia. L’impresa e i suoi consulenti decidono quali conseguenze attribuire alle risultanze.
Nessun automatismo tra osservazione e sanzione
Una fotografia, un filmato o un comportamento documentato non dovrebbero essere considerati isolatamente. La loro rilevanza dipende dal contesto, dalla continuità degli elementi raccolti e, quando il caso lo richiede, dalla valutazione della compatibilità tra la condotta osservata e lo stato patologico dichiarato.
È quindi il quadro complessivo delle risultanze — e non il singolo episodio estrapolato dal contesto — a costituire la base per le successive valutazioni dell’impresa.
Anche un esito negativo produce un’informazione utile
L’accertamento può non confermare l’ipotesi iniziale oppure restituire elementi insufficienti per attribuire alla condotta osservata un significato incompatibile con lo stato di malattia. Questo esito non rappresenta un fallimento dell’indagine: consente all’impresa di evitare iniziative fondate su presupposti non dimostrati e di orientare correttamente le proprie successive valutazioni.
DOMANDE FREQUENTI
Cosa sapere prima di avviare un accertamento per falsa malattia
Le situazioni di assenteismo sospetto richiedono particolare prudenza: un’anomalia nelle assenze o un comportamento osservato durante la malattia non costituiscono automaticamente prova di abuso. Le risposte che seguono chiariscono finalità, limiti e possibile utilizzo dell’accertamento investigativo.
Il datore di lavoro può far investigare un dipendente durante la malattia?
Può essere valutato un accertamento investigativo quando emergono elementi concreti riferibili a una possibile condotta abusiva e l’attività viene circoscritta al fatto da verificare.
L’investigazione non deve trasformarsi in una sorveglianza indiscriminata del lavoratore: presupposti, durata e modalità operative devono essere proporzionati rispetto all’obiettivo dell’incarico
L’investigatore può stabilire se il dipendente è realmente malato?
No. L’investigatore non formula diagnosi e non sostituisce il medico. Il suo compito consiste nel documentare comportamenti, spostamenti, attività e circostanze concretamente osservabili durante il periodo di assenza.
Quando occorre stabilire se una determinata condotta sia compatibile o incompatibile con la patologia certificata, può rendersi necessaria una specifica valutazione medico-legale.
Qual è la differenza tra visita fiscale e investigazione privata?
La visita fiscale opera nell’ambito del sistema istituzionale di verifica dello stato di malattia. L’accertamento investigativo ha invece natura fattuale e documentale e riguarda la condotta concretamente tenuta dal lavoratore.
I due strumenti hanno quindi finalità differenti: l’investigatore non sostituisce il controllo medico-fiscale e non svolge funzioni sanitarie.
Se il lavoratore viene visto camminare, guidare o fare attività fisica significa che la malattia è falsa?
No. Lo svolgimento di una normale attività quotidiana non dimostra automaticamente la simulazione della malattia. Molte patologie consentono mobilità, spostamenti o determinate attività fisiche.
Per questo ciò che viene osservato deve essere correttamente contestualizzato e, quando necessario, sottoposto a valutazione medico-legale. La relazione investigativa deve mantenere distinto il fatto documentato dalla successiva interpretazione sanitaria.
Quali comportamenti possono essere documentati?
In funzione dello specifico incarico possono essere documentate attività fisiche, lavorative o ricreative, spostamenti e altre circostanze concretamente osservabili e pertinenti rispetto al fatto da verificare.
L’obiettivo non è ricostruire indiscriminatamente la vita privata del dipendente, ma acquisire soltanto gli elementi necessari e proporzionati rispetto all’accertamento autorizzato.
La relazione investigativa può essere utilizzata per licenziare il dipendente?
La relazione non determina automaticamente un licenziamento. Documenta i fatti accertati e costituisce uno degli elementi che l’impresa e i propri consulenti possono valutare rispetto agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
Quando ne ricorrano concretamente i presupposti, le risultanze possono assumere rilievo nell’ambito di una contestazione disciplinare e delle successive decisioni aziendali. La qualificazione giuridica della condotta resta distinta dall’attività dell’investigatore.
Cosa accade se l’indagine non conferma il sospetto di falsa malattia?
Un accertamento correttamente condotto può anche non confermare l’ipotesi iniziale oppure produrre elementi insufficienti per attribuire alla condotta osservata un significato incompatibile con lo stato di malattia.
Questo risultato conserva valore per l’impresa: consente di evitare decisioni fondate su presupposti non dimostrati. La funzione dell’investigazione è infatti verificare un’ipotesi, non costruire elementi destinati necessariamente a confermarla.
